Disciplina Per Le Piscine

Per garantire la sicurezza degli impianti natatori, la Regione svolge attività di supporto e coordinamento ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), fornisce indicazioni operative per il controllo degli impianti e realizza sistemi informativi per la raccolta dei dati sulla qualità dell'acqua.

La Regione Piemonte effettua la verifica dell'attività dei Servizi SISP redigendo una relazione annuale sulla qualità dell'acqua delle piscine piemontesi. Inoltre collabora con le altre Regioni e con il Ministero della Salute per uniformare i criteri tecnico-amministrativi di gestione e le modalità di controllo delle piscine. L' Accordo Stato-Regioni del 16 Gennaio 2003 ha disciplinato alcuni aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine. L'Accordo è stato recepito in Piemonte con la DGR nº119-9199/2003(Bollettino Ufficiale).

I controlli e le ispezioni vengono svolti sulla base delle Linee guida emanate nel 2006 dalla Regione Piemonte per la sorveglianza degli impianti natatori.

Strutture ricettive extra alberghiere

Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 8 giugno 2018, n. 4/R
Regolamento regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralbeghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonchè adempimenti per le locazioni turistiche (articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13).

Nuove disposizioni in materia di agriturismo:

Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1 marzo 2016, n. 1/R.
Regolamento regionale recante:"Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)".

Legge Regionale 23 febbraio 2015 n.2:

Articolo 9 (Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari)

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9. In conformità di quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti (*) che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. In deroga all'articolo 50 della l.r. 5/2012, per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14. (*) Gruppo a2.2 attività ricettive turistiche e agrituristiche
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Articolo 14 (Regolamento di attuazione)

......
e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'articolo 9;
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g) i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo; h) il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.

REGIONE PIEMONTE - Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5.

Legge finanziaria per l'anno 2012.

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Art. 50 (Disposizioni per dotazione personale nelle piscine ad uso natatorio)
1. Al fine di assicurare le esigenze di carattere unitario, si dispone che le piscine ad uso natatorio classificate ai sensi dell'Accordo S/R del 16/1/2003, e della Disciplina interregionale delle piscine approvata dal coordinamento interregionale nella seduta del 22/6/2004 nella categoria delle attività ad uso turistico ricettivo ed agrituristico si conformano, nelle more della definizione del regolamento di attuazione, come previsto dall'articolo 10 della LR 4/12/2009, n. 30 (Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) ai requisiti relativi alla dotazione del personale assistente di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Ai fini di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara di assumere personalmente le funzioni. Sono individuati, inoltre, l'assistente ai bagnanti, qualora ritenuto necessario, nonché l'addetto agli impianti tecnologici, nel rispetto della normativa in materia vigente.
3. Per quanto concerne le piscine facenti parte di condominii valgono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti condominiali e interni alla struttura.

Normativa di riferimento per le piscine ad uso pubblico in Piemonte:

 

Acqua SPA S.r.l.

Strada Carignano, 58/8
10024 Moncalieri (Torino)
ITALIA
P. IVA 09435480018

 

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